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Dona un Sorriso

IL TESTAMENTO SOLIDALE

“Testamento solidale” significa far beneficiare nel proprio testamento, in qualità di eredi (eredità) o di legatari (lascito), una o più associazioni, organizzazioni o enti di beneficenza.
Chi fa testamento solidale, quindi, manifesta la propria intenzione di lasciare i propri beni, o anche solo una parte di essi, ad uno o più di tali soggetti.
Non è necessario lasciare ingenti patrimoni; per sostenere le attività delle associazioni impegnate nei più svariati settori delle cause umanitarie, anche un piccolo contributo può fare la differenza.

È un gesto semplice e non vincolante, che può essere riconsiderato e modificato in qualsiasi momento, senza che vengano in alcun modo lesi i diritti legittimi dei propri cari e familiari.
Attraverso il testamento solidale manifestiamo anche l’intenzione di lasciare un segno di noi quando non ci saremo più, affidando i nostri beni a un soggetto del quale abbiamo fiducia.
Un volontario di Dona Un Sorriso, competente sull’argomento, si è reso disponibile a chiarire dubbi o fornire indicazioni sul testamento solidale. Può essere contattato inviando una mail all’indirizzo info@donaunsorriso.org

DONAZIONE E LASCITO TESTAMENTARIO - DIFFERENZE

Donazione e testamento molto spesso vengono confusi. Nella realtà sono due atti che presentano significative differenze, anche se comune ad entrambi è la volontà di disporre del proprio patrimonio, o di parte di esso, a favore di soggetti terzi. Inoltre, sia attivando una donazione, sia agendo a favore di terzi attraverso il testamento, non si deve ledere la c.d. “quota di legittima”, riservata a determinate categorie di eredi, che possono impugnare l’atto entro il termine di 10 anni.
La differenza più rilevante è sulla tempistica in cui i beneficiari dell’atto possono fruire del bene.
La donazione è immediata e avviene quando il donatore è ancora in vita. Essa è normalmente irrevocabile, una volta formalizzata, salvo casi specifici previsti tassativamente dalla legge.
Con il lascito testamentario, invece, i beneficiari potranno entrare in possesso del patrimonio solo dopo la morte di chi ha fatto testamento.
Per contro, il testatore può cambiare le proprie volontà sino all’ultimo momento di vita.
Ulteriore differenza tra i due atti è che per redigere una donazione bisogna rivolgersi a un Notaio, mentre il testamento può essere redatto di proprio pugno, non necessariamente alla presenza del Notaio.

COME SCRIVERE IL TESTAMENTO

Il testamento è un atto scritto con il quale si dispone dei propri averi dopo la morte. Attraverso le disposizioni testamentarie si tutelano i propri cari: coniuge, figli, nipoti, altri famigliari, senza delegare alla legge la facoltà di decidere sulla destinazione dei propri beni.
Puoi fare testamento in qualsiasi momento.
La legge prevede diversi tipi di testamento:

  • •Il testamento olografo: è la forma più semplice e diffusa per scrivere il testamento, perché bastano una penna e un foglio di carta, e non richiede l’assistenza di un Notaio o la presenza di testimoni. Viene redatto di proprio pugno dal testatore stesso su un foglio di carta (o più fogli che in questo caso vanno numerati), dove egli deve indicare chiaramente la data (giorno, mese, anno) e firmare per esteso (nome e cognome) alla fine delle disposizioni. Il testamento olografo deve essere autografo, ossia scritto interamente a mano e non deve contenere né parti scritte al computer, né a macchina o da altre persone.
    La data è un elemento fondamentale di questo tipo di testamento, sia perché fornisce un riferimento utile nel caso in cui venga messa in dubbio la capacità di intendere e volere del testatore, sia perché individua, in presenza di più atti testamentari, l’ultimo redatto in ordine di tempo. Si può redigere anche sotto forma di lettera. È opportuno che il testamento sia semplice e breve, con disposizioni chiare, che non si prestino ad interpretazioni dubbie.
    Il testamento olografo può essere conservato dall’interessato, oppure affidato a una persona di fiducia. Poiché il testamento olografo è soggetto ad essere smarrito, sottratto o distrutto, è sempre consigliabile redigerne due copie originali e depositarne una presso un Notaio o uno Studio Legale o di Commercialisti.
  • il testamento segreto: viene redatto normalmente dal testatore (ma anche da un terzo), posto in una busta sigillata e consegnato ad un Notaio alla presenza di due testimoni; il Notaio redige un verbale di deposito e lo conserva fino al momento dell’apertura;
  • il testamento pubblico: viene ricevuto dal Notaio alla presenza di due testimoni e resta depositato per legge presso lo studio notarile; il documento deve essere firmato sia dal testatore che dai due testimoni. Questa forma di testamento offre il vantaggio di poter usufruire dei preziosi consigli del Notaio.

Ognuno di questi testamenti produce effetto solo al momento dell’apertura della successione e ha lo stesso valore. Possono essere modificati, annullati o sostituiti in qualsiasi momento.

QUOTA DI LEGITTIMA E QUOTA DISPONIBILE

La legge riserva a determinate categorie di soggetti una quota di eredità, di cui il testatore non può disporre liberamente. Tali soggetti sono chiamati “legittimari”; essi sono: il coniuge o il soggetto unito civilmente, i figli, gli ascendenti (in quest’ultimo caso solo se il testatore muore senza lasciare figli e coniuge o se a succedergli è solo quest’ultimo). La quota disponibile è la parte di eredità di cui il testatore può disporre liberamente individuando come beneficiari soggetti diversi dai legittimari, come ad esempio le organizzazioni di beneficenza.
I lasciti solidali a favore dell’ente scelto possono essere disposti sotto forma di istituzione di erede (c.d. disposizione “a titolo universale”), o sotto forma di “legato” (“a titolo particolare”). La principale differenza sta in ciò, che l’eredità comprende l’intero patrimonio del defunto, mentre il legato è un lascito che ha per oggetto un bene particolare (per esempio, una somma di denaro). Inoltre, mentre l’eredità richiede sempre una accettazione (in quanto comporta il subentro dell’erede anche nei debiti del defunto), il legato si acquista automaticamente, senza bisogno di accettazione (è in ogni caso consentita la rinuncia, come per l’eredità).
Di seguito alcuni istogrammi che riassumono visivamente la quota disponibile a seconda di differenti casi possibili.

VINCOLI AL LASCITO SOLIDALE

È possibile apporre ai lasciti solidali dei vincoli, sotto forma giuridica di condizioni o oneri a carico dell’erede o legatario.
Generalmente, questi vincoli hanno per scopo quello di impegnare l’ente che si vuole beneficare a utilizzare il bene o i beni lasciati esclusivamente per la realizzazione delle attività e finalità benefiche proprie dell’ente stesso, o maggiormente gradite al testatore.

TASSAZIONE DEL TESTAMENTO SOLIDALE

Il testamento solidale, come qualsiasi altra tipologia di testamento, non sconta alcuna imposta o tassa al momento della sua predisposizione. Anche quando si apre la successione, il valore di quanto lasciato all’ente non sconta alcuna imposta di successione o altra imposta, stante l’espressa esenzione dal pagamento delle imposte, prevista dall’art. 3 del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, tra l’altro, proprio a favore delle organizzazioni di volontariato (O.d.V.), come Dona Un Sorriso.

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